Repubblica Futura sbaglia: i “cani da guardia della democrazia” non sono solo i giornalisti accreditati… di Marco Severini

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Il comunicato di Repubblica Futura del 28 aprile commette un grave errore giuridico sulla libertà di stampa. Antonella Mularoni sostiene che il ruolo di cane da guardia della democrazia spetti esclusivamente ai giornalisti professionisti iscritti, escludendo chi non possiede questa qualifica. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo smentisce questa ricostruzione da almeno trent’anni.

L’espressione “cane da guardia della democrazia” nasce dalla sentenza Observer e Guardian contro il Regno Unito del 1991 e si consolida in una giurisprudenza che Strasburgo ha progressivamente esteso oltre la stampa tradizionale. Il criterio adottato dalla Corte è funzionale, non formale: conta il contributo effettivo al dibattito pubblico, non il possesso di un tesserino professionale. La Grande Camera ha chiarito in Magyar Helsinki Bizottság contro l’Ungheria del 2016 che questa funzione può essere svolta anche da ONG, ricercatori accademici, blogger e utenti dei social media.

La Corte EDU riconosce come watchdog stampa e giornalisti, organizzazioni della società civile, ricercatori, blogger e utenti internet che contribuiscono al dibattito pubblico, whistleblower ed editori non professionisti che diffondono informazione di interesse pubblico. Nessuna di queste categorie richiede iscrizione a un ordine professionale.

La proposta di istituire un Ordine dei Giornalisti a San Marino è una scelta politica legittima, ma sul piano della Convenzione Europea è scorretto sostenere che senza tale ordine non vi sia tutela dell’articolo 10. La maggior parte dei Paesi del Consiglio d’Europa non prevede un ordine obbligatorio e nessuno è considerato carente nella protezione della libertà di stampa. La Corte EDU ha espresso diffidenza verso regimi che vincolano l’accesso alla professione quando limitano la titolarità della libertà di espressione.

La confusione presente nel comunicato riguarda la qualifica professionale e la disciplina deontologica. Il rispetto delle regole deontologiche è criterio di valutazione della responsabilità individuale, non di accesso alla tutela dell’articolo 10. Un cittadino non iscritto, un blogger, una ONG rimangono pienamente titolari della libertà di stampa se contribuiscono al dibattito di interesse pubblico.

L’idea che esistano due categorie di giornalisti, i “veri” tutelati e gli altri di serie B, non trova fondamento nella giurisprudenza di Strasburgo. È una costruzione di matrice corporativa che la Corte ha smontato esplicitamente. Chi opera nel perimetro delle normative sammarinesi sull’editoria esercita pienamente la funzione di watchdog riconosciuta dalla CEDU, non per concessione della Consulta dei Giornalisti, ma perché lo riconosce Strasburgo.

Quando un partito propone una revisione normativa presupponendo che solo i giornalisti accreditati siano titolari della libertà di stampa rafforzata, sta di fatto proponendo una restrizione incostituzionale dell’articolo 10 CEDU. Repubblica Futura merita una correzione su questo specifico punto. I cani da guardia della democrazia rimangono molti più di quelli che il partito vorrebbe legittimare.

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