Manifestazioni sportive: anche a San Marino arriva il Daspo

San Marino Fixing
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Con la legge del 4 maggio 2026 n. 65 la Repubblica ha introdotto nuove misure di prevenzione e divieti di accesso alle manifestazioni sportive, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

Il testo prevede anche un rafforzamento della cooperazione internazionale, incentivando la stipula di convenzioni tra le forze dell’ordine sammarinesi e quelle di altri Stati, anche attraverso l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2024.

Il divieto di accesso può essere disposto dal Comandante della Gendarmeria, o da un suo delegato, con provvedimento amministrativo, nei confronti di chi risulti denunciato per episodi di violenza su persone, animali o cose in occasione o a causa di eventi sportivi, oppure per aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza. La misura riguarda anche chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, nei due anni precedenti per le stesse condotte.

Il provvedimento può colpire anche chi, sulla base di elementi concreti, abbia tenuto comportamenti finalizzati alla partecipazione attiva a violenze, minacce o intimidazioni, tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico.

La misura può essere applicata anche ai minori di 18 anni che abbiano compiuto i 14 anni. In questi casi, il provvedimento viene trasmesso anche a chi esercita la potestà genitoriale.

Il divieto di accesso è redatto per iscritto e può prevedere il divieto di entrare nei luoghi delle manifestazioni sportive, l’avvicinamento alle aree di sosta, transito o trasporto dei partecipanti, e, per i soggetti privi di titolo di soggiorno o non residenti nella Repubblica, anche il divieto di ingresso nel territorio sammarinese durante le manifestazioni sportive interessate.

La notifica può avvenire anche per via telematica e deve indicare i motivi del provvedimento, la durata e le prescrizioni imposte. La misura produce effetto dalla notifica all’interessato.

La durata non può essere inferiore a un anno né superiore a cinque, ma può essere modificata o revocata se vengono meno le condizioni che l’hanno determinata. Nei casi di condotte commesse da più persone, per chi ne assume la direzione la durata minima sale a tre anni. In caso di violazione di precedenti provvedimenti, il termine può arrivare fino a otto anni. Per i minori, la durata massima è fissata in due anni, con revisione annuale sulla base delle relazioni dei servizi competenti.

Per i provvedimenti che comportano il divieto di ingresso nel territorio sammarinese, è prevista la trasmissione al Commissario della Legge entro 48 ore, con convalida nelle successive 96 ore. Se la convalida non interviene nei tempi previsti, la misura perde efficacia. L’interessato può presentare memorie o deduzioni e, contro il provvedimento di convalida, proporre reclamo al Giudice Amministrativo d’Appello entro dieci giorni.

Le forze dell’ordine curano l’esecuzione delle misure e i controlli necessari, mentre organizzatori e federazioni sportive sono chiamati a collaborare fornendo informazioni e mezzi utili all’applicazione delle disposizioni di sicurezza.

La legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione ufficiale, quindi il 19 maggio.

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