L’ordinamento sammarinese attribuisce alle norme di diritto internazionale un ruolo centrale, fino a farle prevalere sulle disposizioni interne quando riguardano i diritti fondamentali. È questo il punto di partenza della riflessione di Alvaro Selva, che collega i conflitti e le violazioni del diritto internazionale agli obblighi costituzionali della Repubblica.
Nel suo intervento, Selva richiama alcuni scenari internazionali di forte tensione, dal conflitto in Ucraina alla crisi di Gaza, passando per episodi che considera in contrasto con le regole del diritto internazionale. Da qui la domanda: quanto è coerente l’impianto costituzionale di San Marino con questi principi, e quale margine ha un piccolo Stato per farli valere sul piano esterno?
L’articolo 2 della Dichiarazione dei Diritti, che fa parte dell’assetto costituzionale sammarinese, stabilisce che la Repubblica si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e alle dichiarazioni internazionali sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. La stessa norma prevede inoltre che gli accordi internazionali in materia di protezione dei diritti umani, se regolarmente stipulati ed esecutivi, prevalgono sulle norme interne in caso di contrasto.
Selva sottolinea che, nel sistema sammarinese, rientrano tra i principi di valore costituzionale il diritto di asilo politico, il rifiuto della guerra come strumento di soluzione delle controversie tra Stati e il rispetto dei principi dell’azione internazionale sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite. Su questa base, la neutralità della Repubblica viene letta come elemento storicamente coerente con la scelta di pace e con il distacco dai conflitti armati.
Il richiamo finale è al valore simbolico e politico di San Marino nel contesto internazionale: pur non avendo la forza per incidere direttamente sulle grandi crisi globali, la Repubblica può continuare a proporsi come modello fondato su libertà, democrazia e rispetto del diritto.


