Le affermazioni di Roberto Vannacci sul fatto che il “femminicidio” non esisterebbe come categoria giuridica autonoma non tengono conto dell’evoluzione recente dell’ordinamento italiano, che ha introdotto un reato specifico con il nuovo articolo 577-bis del codice penale. La legge punisce con l’ergastolo l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso per odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. [1][2][4]
La nuova disciplina segna un passaggio netto rispetto alla sola qualificazione dell’omicidio comune, perché riconosce la specificità della violenza letale di matrice di genere. In questo senso, il legislatore ha scelto di separare il femminicidio da altre forme di omicidio, non solo sul piano simbolico ma anche su quello penale, prevedendo una fattispecie autonoma e una cornice sanzionatoria distinta. [1][3][6]
La posizione di Vannacci richiama il principio di uguaglianza formale davanti alla legge, ma il quadro normativo vigente va in una direzione diversa: non tratta tutti i casi allo stesso modo, bensì considera la particolare matrice discriminatoria di alcune uccisioni di donne. Il dibattito resta aperto sul piano politico e culturale, ma dal punto di vista giuridico il femminicidio è oggi previsto come reato autonomo nell’ordinamento italiano. [1][10][11]


