La IV Commissione Consiliare Permanente ha proseguito l’esame in sede referente del progetto di legge di iniziativa popolare sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario e sul processo decisionale nelle cure di fine vita, approvando una serie di emendamenti della maggioranza maturati anche grazie al confronto tra le forze politiche.
Nel corso della seduta sono stati affrontati gli articoli dall’1 all’8 del testo, toccando i nodi più sensibili della materia: consenso informato, revoca dei trattamenti, nutrizione e idratazione artificiali, cure palliative, pianificazione condivisa delle cure, ruolo del medico e disciplina delle DATS.
Sul primo articolo, dedicato alle finalità della legge, è stato approvato un emendamento che ribadisce l’assenza di riferimenti a eutanasia e suicidio assistito. La modifica è stata difesa dalla maggioranza come necessaria a rafforzare la certezza normativa, mentre per l’opposizione si trattava di una precisazione già implicita nel testo.
Ampia convergenza, invece, sull’articolo 2, che rafforza il diritto della persona malata a essere informata e a rifiutare le informazioni sul proprio stato di salute. Il testo approvato introduce anche il principio secondo cui il tempo dedicato alla comunicazione tra medico e paziente va considerato parte integrante della cura.
L’articolo 3 sul consenso ai trattamenti sanitari è stato approvato dopo una riformulazione della maggioranza, che ha ribadito il valore della relazione di fiducia tra medico e paziente e definito le modalità di acquisizione e verbalizzazione del consenso.
Il confronto più acceso ha riguardato l’articolo 4 sulla revoca del consenso ai trattamenti sanitari. Alcuni emendamenti dell’opposizione puntavano a limitare o subordinare la sospensione di nutrizione e idratazione artificiali, ma la maggioranza ha scelto di spostare il tema in un nuovo articolo specifico.
Con l’introduzione dell’articolo 4-bis, nutrizione e idratazione artificiali vengono qualificate come trattamenti sanitari e valutate in base alle condizioni cliniche concrete del paziente. La norma è passata con il voto favorevole della maggioranza, nonostante le critiche di chi la considera una compressione dell’autodeterminazione.
L’articolo 5 sulle cure palliative ha recepito un riferimento esplicito alla sedazione palliativa profonda continua, inserito per chiarire la distinzione rispetto a pratiche che possano anticipare la morte. Respinto invece l’emendamento che chiedeva di eliminare il richiamo al consenso informato, ritenuto superfluo.
Con l’articolo 5-bis è stata introdotta la pianificazione condivisa delle cure, strumento che consente a paziente e medico di definire insieme il percorso terapeutico e assistenziale durante l’evoluzione della malattia. La maggioranza ha evidenziato la differenza rispetto alle DATS, mentre l’opposizione ha espresso timori di sovrapposizioni normative.
Sul tema del ruolo del medico, disciplinato dall’articolo 6, la maggioranza ha eliminato il riferimento esplicito all’esenzione da responsabilità civile e penale e ha respinto la proposta di introdurre l’obiezione di coscienza. Per la maggioranza non serve una clausola aggiuntiva, mentre l’opposizione ha insistito sulla tutela della libertà di coscienza degli operatori sanitari.
L’articolo 7, dedicato al consenso informato per le persone incapaci, ha portato in Commissione una riflessione sulla tutela dei soggetti più fragili. La maggioranza ha proposto una disciplina dettagliata per minori, interdetti, inabilitati e persone con amministratore di sostegno, respingendo le formulazioni alternative dell’opposizione.
Infine, l’articolo 8 sulle Disposizioni anticipate di trattamento sanitario ha introdotto modifi


